F F Tribuna Libera: Nuove regole sui prezzi delle strutture ricettive

martedì 5 dicembre 2017

Nuove regole sui prezzi delle strutture ricettive






E' stata pubblicata la nuova legge regionale "Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici".


Ecco cosa prevede:

Sono soggetti alla disciplina tutte le strutture turistiche ricettive alberghiere ed extralberghiere, comprese le strutture agrituristiche, nonché le attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e gli stabilimenti balneari.

Tutte le strutture ricettive hanno l'obbligo di comunicare telematicamente  all’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione entro il 1° ottobre di ogni anno i prezzi (quali prezzi massimi praticabili.) utilizzando l’apposito sistema applicativo predisposto dalla Regione. I prezzi comunicati hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo. Inoltre la rilevazione dei dati sul movimento turistico relativi ad arrivi, partenze , assenza di movimento ed esercizio chiuso, avviene giornalmente. 

Ultimate le procedure di validazione, l’Agenzia trasmette gli esiti a ciascun comune in ragione alla relativa competenza territoriale. Inoltre Pugliapromozione, pubblica i dati nel sistema informativo regionale turistico “SIR-Tur”.

Gli esercenti  devono tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nel locale di ricevimento degli ospiti, una tabella nella quale sono indicati i prezzi conformemente all’ultima comunicazione

Gli esercizi ricettivi turistici autorizzati anche alla somministrazione di pasti e bevande devono tenere esposto, in un’apposita teca, collocata all’esterno dell’ingresso della sala ristoro, il menù del giorno con i relativi prezzi.

La competenza in ordine al procedimento sanzionatorio è attribuita ai comuni. Le violazioni alle norme delle presenti disposizioni sono accertate dalla Polizia locale e dagli organi di Polizia di Stato. I proventi delle sanzioni previste dalla presente legge sono devoluti ai comuni.


per leggere il testo integrale della legge regionale





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